Cavallo fuggito dal recinto!
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In caso di danno cagionato da animali non configura il caso fortuito il fatto che il cavallo sia fuggito dal recinto, trattandosi di circostanza imputabile ad inadeguata vigilanza e controllo del proprietario.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2019, n.11598


La Cassazione è tornata ad enunciare un altro principio su cui fondare la responsabilità del proprietario del cavallo in caso di fuga dell’animale dal recinto.
Il Caso: due cavalli scappano dal recinto di una proprietà privata di un maneggio andando ad impattare contro un veicolo che impegnava la carreggiata di una strada provinciale causando lesioni molto gravi al conducente e la distruzione del mezzo.
Il conducente e proprietario dell’auto citavano in giudizio il proprietario dei cavalli al fine di ottenere il risarcimento dei danni biologici e materiali.
La storia giuridica: il proprietario dei due cavalli appellava la decisione del Tribunale di Crotone – di accoglimento della domanda risarcitoria – ritenendo che questi non avesse considerato la circostanza che ignoti avevano tagliato la recinzione di ricovero dei cavalli; circostanza integrante il “caso fortuito” e, quindi, idonea ad interrompere il nesso causale. La Corte d’Appello di Catanzaro rigettava la domanda e l’appellante proponeva ricorso per Cassazione.
La decisione: con la sentenza che si commenta, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che:
  • la circostanza che ignoti avrebbero manomesso la recinzione dei cavalli non era stata sufficientemente provata, in quanto riscontrabile solo dalla presentazione di una generica querela non valutabile alla stregua di una vera e propria prova legale dei fatti in essa sono narrati;
  • se anche i fatti si fossero verificati come narrato dal ricorrente, ciò non avrebbe escluso la sua responsabilità giacché un’inadeguata vigilanza e controllo del proprietario degli animali sulla recinzione che li tratteneva non integra gli estremi del “caso fortuito”;
  • considerando la dinamica dell’incidente, il conducente del veicolo danneggiato non avrebbe potuto adottare una manovra diversiva per evitare l’evento dannoso.
Riferimento normativo e risvolti pratici: come sempre, nell’ipotesi di danni causati da animali (sotto custodia, smarriti o fuggiti), trova applicazione l’art. 2052 cod. civ., per cui responsabile è il proprietario o il reale utilizzatore dell’animale, salvo caso fortuito.
Il caso fortuito è integrato da una circostanza tale da interrompere il nesso causale tra la condotta umana (cioè essere stati negligenti nella custodia dei cavalli) e l’evento dannoso (i danni che hanno causato gli animali).
Nel caso specifico, secondo la Cassazione, non può essere invocato il caso fortuito dai proprietari dei cavalli in quanto la fuga dell’animale è strettamente connessa alla omessa o non adeguata custodia. Pertanto il proprietario deve ritenersi in questo caso responsabile dei danni causati dai cavalli.
La prova non deve tanto escludere la colpa dell’agente quanto il nesso tra la condotta di quest’ultimo e l’evento dannoso che, invece, deriva da ipotesi “fortuite.”
Si pensi, ad esempio, il caso di un albero che, abbattuto dal vento, avesse causato la rottura della recinzione del ricovero degli animali: in tal caso, il proprietario degli stessi sarebbe andato effettivamente esente da responsabilità in virtù dell’ultimo inciso dell’art. 2052 cod. civ

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