Diritto delle Energie Rinnovabili

Sei il titolare o l’amministratore di un’azienda che si occupa di realizzazione e gestione di impianti ad energia rinnovabile?

Vuoi una consulenza in materia di procedimenti autorizzatori per la costruzione degli impianti?

L’ente regionale preposto ritarda o omette di rilasciarti ingiustamente l’autorizzazione provocando un ingente danno economico alla tua società/azienda?

Credi ti sia stata negata illegittimamente l’autorizzazione unica alla costruzione dell’impianto?

Ci occupiamo di:

Autorizzazioni per la realizzazione e gestione di Impianti fotovoltaici, Parchi eolici, Impianti alimentati da biomasse, Geotermia a bassa temperatura, ecc.

Garantiamo un’eccellente assistenza legale in tutte le fasi:

Sappiamo che le imprese che si occupano di produzione energetica da fonti rinnovabili investono tantissime risorse per la progettazione  degli impianti, impegnandosi e obbligandosi a volte con soggetti terzi a prescindere dal buon esito del progetto.

Sappiamo anche che uno dei maggiori ostacoli nel tema delle energie alternative è l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti.

A volte gli uffici regionali preposti ai procedimenti amministrativi necessari per il rilascio di queste autorizzazioni omettono o ritardano ingiustificatamente ed illegittimamente di fornire nei tempi previsti una risposta certa all’imprenditore.

Difatti a prescindere dalla positività o meno del provvedimento finale, la società promotrice ha necessità, per ovvie esigenze di opportunità aziendali, di ottenere un risultato.

In mancanza si rischierebbe di continuare a tenere inutilmente sospeso un progetto, anzichè impiegare le stesse risorse per nuovi e più proficui investimenti.

E pertanto può succedere che dopo notevoli investimenti e dopo l’attesa anche di anni per l’ottenimento dell’ambita autorizzazione, quest’ultima viene inopinatamente negata deludendo le aspettative dell’imprenditore con ovvi disagi soprattutto dal punto di vista economico.

Sta di fatto che l’attuale Quinto Conto Energia (DM 05.07.2012), non solo ha aggravato i meccanismi per l’accesso alle incentivazioni, ma ha anche ridotto drasticamente le tariffe di vendita dell’energia prodotta da fonte rinnovabile.

La conseguenza è che molte società devono ritenersi escluse dall’accesso agli incentivi, nonostante l’istanza per l’ottenimento dell’A.U. sia stata presentata quando le prospettive di guadagno dei precedenti conti energia erano più elevate.

Si stima un danno economico pari a 4 milioni di euro per ogni due mesi di ritardo nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di medie dimensioni per la perdita delle tariffe incentivanti erogate dal GSE s.p.a.

Orbene non tutti sanno che l’ente regionale preposto al rilascio dell’ Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del Decreto Legislativo 387/03 in tema di realizzazione di impianti ad energie alternative deve pronunciarsi sull’istanza presentata dal privato entro il termine massimo di 180 giorni (oggi 90 giorni per le istanze presentate nel 2011).

Tale tempistica, così come espressamente ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, non può essere derogata.

In buona sostanza la società promotrice ha diritto ad avere una risposta dalla pubblica amministrazione entro un determinato periodo di tempo indicato dalla legge.

In mancanza si può ricorrere immediatamente al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza per ottenere un provvedimento che obblighi l’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza presentata dalla società.

Ed inoltre, nel contempo, l’imprenditore potrà ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa dell’omissione o del ritardo della Regione nell’emanazione del provvedimento finale.

Si fa l’esempio del caso New Enegy s.r.l./ Reg. Sicilia: l’ente regionale siciliano emetteva con notevole ritardo l’autorizzazione unica per l’esercizio di un impianto energetico. La società promotrice ha ottenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana un risarcimento danni pari a 20 milioni di euro subiti a causa dell’ingiustificato ritardo (vedi sentenza Cons. Giust. Amm. R. Sic. n. 1368/10).

Si ricorda inoltre che il procedimento amministrativo per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia a fonte rinnovabile è UNICO così come previsto dall’art.12 del D.lgs. 387/03.

Ciò significa che il privato non potrà essere obbligato in alcun modo all’attivazione di altri ed ulteriori sub-procedimenti connessi, in quanto questo compito spetta per legge esclusivamente all’ente regionale preposto.

L’eventuale V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale), per esempio, dovrà essere acquisita ESCLUSIVAMENTE nell’ ambito della conferenza dei servizi prevista in ambito regionale e non con un procedimento distinto azionato dal privato.

In definitiva, nel procedimento unico devono confluire tutti gli eventuali sub-procedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant’altro, anche di competenza di altre amministrazioni diverse da quella regionale, rimanendo a carico esclusivo dell’ente preposto l’acquisizione di tutti gli atti necessari alla conclusione del procedimento nell’ambito della Conferenza dei Servizi. Ed è in questa sede che dovranno essere acquisiti anche gli eventuali pareri ambientali (es. la V.I.A.).

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In mancanza potresti pregiudicarti la possibilità di impugnarlo davanti al TAR competente.

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