Difatti a prescindere dalla positività o meno del provvedimento finale, la società promotrice ha necessità, per ovvie esigenze di opportunità aziendali, di ottenere un risultato.
In mancanza si rischierebbe di continuare a tenere inutilmente sospeso un progetto, anzichè impiegare le stesse risorse per nuovi e più proficui investimenti.
E pertanto può succedere che dopo notevoli investimenti e dopo l’attesa anche di anni per l’ottenimento dell’ambita autorizzazione, quest’ultima viene inopinatamente negata deludendo le aspettative dell’imprenditore con ovvi disagi soprattutto dal punto di vista economico.
Sta di fatto che l’attuale Quinto Conto Energia (DM 05.07.2012), non solo ha aggravato i meccanismi per l’accesso alle incentivazioni, ma ha anche ridotto drasticamente le tariffe di vendita dell’energia prodotta da fonte rinnovabile.
La conseguenza è che molte società devono ritenersi escluse dall’accesso agli incentivi, nonostante l’istanza per l’ottenimento dell’A.U. sia stata presentata quando le prospettive di guadagno dei precedenti conti energia erano più elevate.
Si stima un danno economico pari a 4 milioni di euro per ogni due mesi di ritardo nella realizzazione di un impianto fotovoltaico di medie dimensioni per la perdita delle tariffe incentivanti erogate dal GSE s.p.a.
Orbene non tutti sanno che l’ente regionale preposto al rilascio dell’ Autorizzazione Unica prevista dall’art. 12 del Decreto Legislativo 387/03 in tema di realizzazione di impianti ad energie alternative deve pronunciarsi sull’istanza presentata dal privato entro il termine massimo di 180 giorni (oggi 90 giorni per le istanze presentate nel 2011).
Tale tempistica, così come espressamente ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, non può essere derogata.
In buona sostanza la società promotrice ha diritto ad avere una risposta dalla pubblica amministrazione entro un determinato periodo di tempo indicato dalla legge.
In mancanza si può ricorrere immediatamente al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza per ottenere un provvedimento che obblighi l’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza presentata dalla società.
Ed inoltre, nel contempo, l’imprenditore potrà ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa dell’omissione o del ritardo della Regione nell’emanazione del provvedimento finale.