Silenzio in materia di Autorizzazione Unica – Fotovoltaico. Sentenza n. 5423/12 Consiglio di Stato

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Segnaliamo un’importantissima sentenza ottenuta dal Consiglio di Stato in favore di una ditta nostra cliente in materia di procedimento unico/fotovoltaico. 

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In merito al termine massimo previsto per la definizione del procedimento volto ad ottenere l’AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all’art. 12 D.lgs. 387/03, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5423 del 23.10.2012, in relazione ad un ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione Puglia proposto da una ditta privata, ha stabilito che  il temine in questione “come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale, è di natura perentoria in quanto costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia e risulta ispirato “alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo” (Corte Cost. sentenza 9 novembre 2006, n. 364; Corte Cost. sentenza n. 282/2009).

A ciò aggiungasi, che nemmeno dal regolamento disposto dalla stessa Regione nell’allegato A della delibera di Giunta n.35/07, in materia di procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, risulta un diverso quadro procedimentale. Infatti, l’art. 2.3.2 del citato regolamento afferma che a seguito dell’istanza presentata dal privato per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica, “il Responsabile unico provvede ad inviare entro il termine massimo dei successivi sette giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della domanda, una copia del progetto definitivo a ciascuno degli enti individuati dall‘Ufficio Industria Energetica quali interessati al rilascio dei pareri prescritti dalla Legge “, lasciando intendere che, conformemente alla normativa statale, TUTTI I PARERI, COMPRESI QUELLI AMBIENTALI, DEVONO ESSERE ACQUISITI ALL’INTERNO DELLO STESSO PROCEDIMENTO DI COMPETENZA REGIONALE.

Cosi come non è espressamente indicato tra i requisiti necessari a promuovere la conferenza dei servizi, dettati dal punto 2.3.3. dell’All. A della delibera in esame, l’onere da parte del privato di inoltrare autonomamente l’istanza di assoggettabilità a VIA all’ente provinciale competente. Di conseguenza, alla luce della normativa statale e regionale, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, non v’è dubbio che l’adempimento in parola fosse in linea di principio a carico dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia, cioè all’amministrazione competente a dare impulso al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica; Ne consegue, in tutta evidenza, che la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta autorizzazione unica è del tutto ingiustificata e configura un sostanziale inadempimento, avuto riguardo al termine perentorio di 180 giorni entro cui doveva concludersi il relativo procedimento.”

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