Autorizzazione Unica fotovoltaico Regione Puglia

In merito alle istanze tese all’ottenimento dell’ Autorizzazioni unica (art. 12, D.lgs. 387/03) presentate presso la Regione Puglia prima del 30.12.2010, i pareri ambientali (assoggettabilità a V.I.A. e V.I.A.) devono essere acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi all’uopo prevista e l’onere di attivazione dei predetti subprocedimenti spetta all’ente regionale.

Infatti nel procedimento unico azionato a seguito dell’istanza ex art. 12, d. lgs. n. 387/03, del 29 giugno 2010, devono confluire tutti gli ulteriori ed eventuali procedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant’altro, rimanendo a carico esclusivo dell’ente Regionale preposto, l’iniziativa (ancorché l’onere) di azionare eventuali sub-procedimenti connessi alla domanda per l’Autorizzazione Unica presentata dal privato, compresa l’eventuale richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. all’ente provinciale.

Tra l’altro non risulta né dall’art. 12 della disposizione di legge richiamata, né tantomeno dal regolamento regionale di cui all’All. A della Delibera G.R. n.35/07 recante disposizioni relative al procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, alcun onere e/o obbligo da parte del privato di attivazione di altri ed ulteriori sub-procedimenti al di fuori della sola istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica.

D’altronde, qualora si giungesse malauguratamente a diversa interpretazione, i termini perentori (180 giorni) entro i quali, per legge, il procedimento unico deve comunque venire a conclusione, sarebbero vanificati in modo sostanziale.

Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito che <<…il procedimento ex art. 12 d.lgs. 387/03, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale, in quanto la conferenza di servizi è la sede nella quale le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico-artistici debbono esternare le loro valutazioni tecniche…>> (cfr. una per tutte TAR Piemonte – Torino, 25.09.2009 n. 2292).

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